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Art. 27

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Le autorizzazioni per la fabbricazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo sono rilasciate dall’UCE.1
  2. Anche chi prepara direttamente gli esplosivi o i pezzi pirotecnici sul luogo di utilizzazione deve avere un’autorizzazione di fabbricazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247).

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