941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
L’autorizzazione per la vendita di prodotti ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 sul territorio nazionale presume che il venditore e le persone che agiscono in sua vece:
abbiano l’esercizio dei diritti civili e siano degne di fiducia; e
abbiano abbastanza esperienza nonché sufficienti conoscenze giuridiche e tecniche nella manipolazione di sostanze esplosive.
Il venditore deve inoltre essere domiciliato in Svizzera oppure, se si tratta di un’impresa, essere iscritto nel Registro di commercio.
Chi è titolare di un’autorizzazione di fabbricazione non ha bisogno di altre autorizzazioni per la vendita in Svizzera dei prodotti che egli stesso fabbrica.
L’autorizzazione di vendita può essere limitata sotto il profilo del contenuto.
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