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Art. 36

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Un deposito di vendita vale come domicilio d’affari ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 della LEspl. In caso di succursali in più Cantoni, il Cantone che rilascia l’autorizzazione chiede l’approvazione degli altri. Se un Cantone si oppone, l’autorizzazione è negata oppure è limitata in conseguenza.
  2. Il Cantone che rilascia l’autorizzazione ne informa l’UCE, trasmettendogli copia del documento.1

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

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