941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
Lamenzione A abilita a eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con scarso rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni:
per brillamento possono essere utilizzati al massimo 5 kg di materia esplosiva;
in caso d’innesco pirotecnico, per brillamento è consentita al massimo una miccia di sicurezza.
Lamenzione B abilita a eseguire brillamenti ordinari con medio rischio di danni, rispettando le seguenti limitazioni:
con fino a 25 kg di materia esplosiva per brillamento, in modo indipendente;
con quantità superiori di materia esplosiva, secondo le necessarie istruzioni scritte (piano di brillamento ecc.) di una persona con menzione C e sotto la sua sorveglianza.
Lamenzione C abilita a:
pianificare ed eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con medio rischio di danni;
pianificare, secondo le istruzioni scritte (documentazione relativa al progetto ecc.) di un esperto qualificato, brillamenti ordinari con elevato rischio di danni ed eseguirli sotto la loro sorveglianza.
La menzione per brillamenti speciali abilita all’esecuzione del corrispondente brillamento speciale. Fatto salvo il capoverso 5, l’abilitazione presume una menzione A, B, o C che fa stato per quanto riguarda il rischio di danni ammesso.
L’abilitazione ai brillamenti per staccare valanghe non presume alcun’altra menzione.
Il permesso d’uso di pezzi pirotecnici abilita a utilizzare in modo indipendente i pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 menzionati nel permesso.1
6bis. Per l’utilizzazione di un pezzo pirotecnico della categoria P2 non è necessario un permesso d’uso se si tratta di un prodotto pronto all’uso.2
Non necessitano di un permesso d’uso di pezzi pirotecnici le persone:
operanti nel settore dell’industria automobilistica o aeronautica che, nel quadro della loro attività professionale, montano, lavorano, riparano o smontano pezzi pirotecnici della categoria P2; e
che, sulla base della propria formazione professionale, hanno acquisito le necessarie conoscenze specialistiche.3
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 12 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2627). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 247). ↩
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