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Art. 53

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. I brillamenti ordinari esigono conoscenze generali in materia. Sono considerati ordinari i brillamenti a scopo di scavo o di spianamento nonché quelli di singoli massi, di legname, di ceppi d’albero e simili.
  2. I brillamenti speciali esigono conoscenze specialistiche. Sono considerati speciali i brillamenti per staccare valanghe, abbattere edifici, distruggere grandi quantità di esplosivo nonché quelli subacquei.
  3. Il rischio di danni connesso ai brillamenti è classificato nei livelli «scarso», «medio» ed «elevato». I limiti fra i livelli sono stabiliti dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)1sotto forma di promemoria di pianificazione. Quest’ultimo tiene conto della formazione relativa alle singole abilitazioni.
  4. Un brillamento comprende l’accensione contemporanea o ritardata di una o più cariche.
  5. È considerato esperto qualificato chi, in base a conoscenze teoriche e pratiche speciali e al di sopra della media nonché in base alla propria esperienza, è in grado di valutare un rischio elevato e di pianificare secondo le regole dell’arte la sua parte di progetto di brillamento.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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