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Art. 59

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. La Commissione d'esame1decide nel singolo caso:
    1. in quale misura i permessi non contemplati nella presente ordinanza sono riconosciuti;
    2. se il titolare di un tale permesso deve sottoporsi a un esame complementare.
  2. La SEFRI emana direttive sul riconoscimento di altri permessi.
  3. La domanda di riconoscimento va presentata alla SEFRI.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

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