941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
Per principio, il Cantone di domicilio ritira il permesso quando il suo titolare è stato condannato per violazione grave delle prescrizioni di protezione o di sicurezza o quando sussiste un motivo d’impedimento di cui all’articolo 14a capoverso 1 LEspl.1
Può ritirare il permesso quando vi sono i presupposti per concludere che il titolare non offre più la garanzia di un’utilizzazione lecita e conforme alle regole dell’arte degli esplosivi o dei pezzi pirotecnici.
Il permesso è ritirato a tempo indeterminato. A seconda delle circostanze, segnatamente in considerazione della colpa e della precedente condotta del titolare, l’autorità che ritira il permesso può limitare nel tempo il provvedimento oppure, invece del ritiro, pronunciare un avvertimento.
In vista di un imminente procedura di ritiro, gli organi esecutivi sequestrano il permesso. Questo rimane sotto sequestro fino alla conclusione della procedura. Durante tale periodo sono ritirate le abilitazioni di brillamento e di utilizzazione.
L’UCE comunica all’autorità che ritira il permesso tutte le decisioni penali che possono comportare il ritiro del permesso.
Il Cantone comunica per scritto e senza indugio alla SEFRI ogni ritiro di permesso.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 10 dell’O del 25 mag. 2022 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 353). ↩
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