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OEspl · Ordinanza sugli esplosivi
Art. 62
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Art. 62
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Art. 63
941.411
OEspl
Federal Council Ordinance
1 feb 2001
Fonte originale
Gli organizzatori dei corsi e degli esami redigono, per le abilitazioni di cui sono competenti, un regolamento sulla formazione e uno sugli esami.
Vi regolano in particolare:
la materia oggetto della formazione, rispettivamente dell’esame, suddivisa in discipline;
le modalità e la durata delle discipline d’esame;
le condizioni d’ammissione ai corsi e agli esami;
la procedura d’iscrizione;
la composizione della Commissione d'esame.
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