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Art. 62

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Gli organizzatori dei corsi e degli esami redigono, per le abilitazioni di cui sono competenti, un regolamento sulla formazione e uno sugli esami.
  2. Vi regolano in particolare:
    1. la materia oggetto della formazione, rispettivamente dell’esame, suddivisa in discipline;
    2. le modalità e la durata delle discipline d’esame;
    3. le condizioni d’ammissione ai corsi e agli esami;
    4. la procedura d’iscrizione;
    5. la composizione della Commissione d'esame.

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