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Art. 61

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Gli organizzatori dei corsi e degli esami possono essere un’unica associazione professionale o un’unica cerchia economica interessata, oppure un insieme di tali associazioni e cerchie. Per ogni abilitazione a un genere di brillamento o di utilizzazione ai sensi dell’articolo 52, vi sarà, a livello svizzero, un solo organizzatore. Per l’esecuzione, l’organizzatore istituisce una Commissione d'esame. La Commissione d'esame può formare comitati per determinati compiti.
  2. Se, per le rispettive abilitazioni, oltre alle associazioni e cerchie economiche che si sono proposte per l’esecuzione dei corsi o esami, ve ne sono altre, queste ultime, su domanda, vanno accolte nell’organizzazione. È loro garantita un’equa rappresentanza nella Commissione d'esame.

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