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Art. 65

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. I partecipanti a un corso e i candidati a un esame ricevono dalla competente Commissione d'esame la documentazione relativa alla formazione o all’esame.
  2. La documentazione deve essere conforme alle regole generali riconosciute dalla tecnica e al tenore dell’abilitazione secondo il regolamento e deve essere approvata da un comitato di esperti in materia.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

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