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Art. 66

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. I comitati di esperti sono istituitiad hoc e consigliano la SEFRI in particolare nei seguenti ambiti:1
    1. coordinamento delle prescrizioni relative alla formazione e agli esami;
    2. valutazione delle documentazioni relative alla formazione e agli esami;
    3. definizione dei brillamenti speciali e dei livelli di rischio nonché della relativa regolamentazione;
    4. attribuzione dei brillamenti e dei pezzi pirotecnici che sottostanno all’obbligo di un’autorizzazione d’acquisto alle singole abilitazioni;
    5. riconoscimento di permessi.
  2. La SEFRI decide, secondo i compiti e l’ambito specifico, in merito all’istituzione e alla composizione di un comitato di esperti. Ne assume inoltre la presidenza e la segreteria.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

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