941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
I comitati di esperti sono istituitiad hoc e consigliano la SEFRI in particolare nei seguenti ambiti:1
coordinamento delle prescrizioni relative alla formazione e agli esami;
valutazione delle documentazioni relative alla formazione e agli esami;
definizione dei brillamenti speciali e dei livelli di rischio nonché della relativa regolamentazione;
attribuzione dei brillamenti e dei pezzi pirotecnici che sottostanno all’obbligo di un’autorizzazione d’acquisto alle singole abilitazioni;
riconoscimento di permessi.
La SEFRI decide, secondo i compiti e l’ambito specifico, in merito all’istituzione e alla composizione di un comitato di esperti. Ne assume inoltre la presidenza e la segreteria.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). ↩
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