Nei casi in cui gli esplosivi o i pezzi pirotecnici, in quantità limitate, servono per scopi scientifici, di ricerca, di sviluppo o di prova ai sensi degli articoli 8 capoverso 2 e 24 capoverso 3, si applicano le disposizioni seguenti ambiti:1
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). ↩
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