Nei casi in cui gli esplosivi o i pezzi pirotecnici, in quantità limitate, servono per scopi scientifici, di ricerca, di sviluppo o di prova ai sensi degli articoli 8 capoverso 2 e 24 capoverso 3, si applicano le disposizioni seguenti ambiti:1
- le autorizzazioni d’importazione possono essere rilasciate anche per gli esplosivi non conformi alle disposizioni d’ammissione degli articoli 8–23;
- 2 le autorizzazioni d’importazione possono essere rilasciate anche per i pezzi pirotecnici non conformi alle disposizioni degli articoli 24–26;
- 3 il rilascio del permesso d’acquisto non può essere subordinato all’esistenza di un permesso d’uso;
- l’acquirente di esplosivi è autorizzato a custodirli senza limiti di tempo, conformemente alle prescrizioni in materia di deposito della presente ordinanza;
- l’acquirente sottostà all’obbligo di tenere registri, analogo a quello dei grandi utilizzatori;
- 4 per l’utilizzazione degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici a scopo vincolato non è necessario un permesso d’uso; la loro manipolazione è tuttavia consentita soltanto alle persone o sotto la sorveglianza di persone che possono dimostrare di possedere sufficienti conoscenze tecniche nella manipolazione delle sostanze esplosive.