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Art. 67

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale

Nei casi in cui gli esplosivi o i pezzi pirotecnici, in quantità limitate, servono per scopi scientifici, di ricerca, di sviluppo o di prova ai sensi degli articoli 8 capoverso 2 e 24 capoverso 3, si applicano le disposizioni seguenti ambiti:1

  1. le autorizzazioni d’importazione possono essere rilasciate anche per gli esplosivi non conformi alle disposizioni d’ammissione degli articoli 8–23;
  2. 2 le autorizzazioni d’importazione possono essere rilasciate anche per i pezzi pirotecnici non conformi alle disposizioni degli articoli 24–26;
  3. 3 il rilascio del permesso d’acquisto non può essere subordinato all’esistenza di un permesso d’uso;
  4. l’acquirente di esplosivi è autorizzato a custodirli senza limiti di tempo, conformemente alle prescrizioni in materia di deposito della presente ordinanza;
  5. l’acquirente sottostà all’obbligo di tenere registri, analogo a quello dei grandi utilizzatori;
  6. 4 per l’utilizzazione degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici a scopo vincolato non è necessario un permesso d’uso; la loro manipolazione è tuttavia consentita soltanto alle persone o sotto la sorveglianza di persone che possono dimostrare di possedere sufficienti conoscenze tecniche nella manipolazione delle sostanze esplosive.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

  2. Introdotta dal n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

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