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Art. 69

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Vanno assolutamente rispettate le avvertenze figuranti sugli imballaggi e nelle istruzioni per l’uso con le quali il fabbricante rende attento l’utente che gli esplosivi e i pezzi pirotecnici contengono sostanze tossiche o sostanze che nell’uso possono produrre o liberare residui tossici.
  2. Occorre tenere conto del pericolo rappresentato dai gas tossici soprattutto nei locali chiusi, nelle gallerie, nei pozzi e nelle trincee.
  3. Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici non più utilizzabili non devono essere né abbandonati né gettati via. Occorre procedere secondo le prescrizioni dell’articolo 26 della LEspl e dell’articolo 107 della presente ordinanza.

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