La costruzione, le attrezzature e l’esercizio degli impianti e degli edifici nei quali si fabbricano esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da sparo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul lavoro e delle relative ordinanze d’esecuzione 3 e 4 del 18 agosto 19931.
RS 822.113 /.114 ↩
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