941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
I fuochi d’artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1–F4 secondo i criteri di cui all’allegato 1 numero 2.
I fuochi d’artificio della categoria F1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. Un’autorizzazione è richiesta soltanto per la loro fabbricazione e per la loro importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici.
I fuochi d’artificio della categoria F2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni.
I fuochi d’artificio della categoria F3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni.
I fuochi d’artificio della categoria F4 sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio.
L’UCE può classificare, in determinati casi, un fuoco d’artificio in un’altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale.
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