Torna alla legge

Art. 7a

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Gli obblighi degli operatori economici sono disciplinati dagli articoli 5–8 e dagli allegati II e III, cui fanno riferimento, della direttiva 2014/28/UE1nonché dagli articoli 8, 12 e 13 e dagli allegati I e II, cui fanno riferimento, della direttiva 2013/29/UE2, sempreché non derivino dalla presente ordinanza. L’UCE svolge la funzione di autorità nazionale competente.
  2. L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Le eventuali marcature CE già apposte possono essere mantenute sempreché siano conformi alle norme dell’UE.
  3. Un importatore o un distributore è considerato un fabbricante ai sensi della presente ordinanza ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando:
    1. immette sul mercato esplosivi o pezzi pirotecnici con il proprio nome o marchio commerciale; o
    2. modifica gli esplosivi o i pezzi pirotecnici già immessi sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente ordinanza.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2.

  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.