941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
Gli obblighi degli operatori economici sono disciplinati dagli articoli 5–8 e dagli allegati II e III, cui fanno riferimento, della direttiva 2014/28/UE1nonché dagli articoli 8, 12 e 13 e dagli allegati I e II, cui fanno riferimento, della direttiva 2013/29/UE2, sempreché non derivino dalla presente ordinanza. L’UCE svolge la funzione di autorità nazionale competente.
L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Le eventuali marcature CE già apposte possono essere mantenute sempreché siano conformi alle norme dell’UE.
Un importatore o un distributore è considerato un fabbricante ai sensi della presente ordinanza ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando:
immette sul mercato esplosivi o pezzi pirotecnici con il proprio nome o marchio commerciale; o
modifica gli esplosivi o i pezzi pirotecnici già immessi sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni della presente ordinanza.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a cpv. 2. ↩
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