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Art. 71

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. I depositi di esplosivi presso il fabbricante devono corrispondere ai requisiti edilizi minimi della presente ordinanza. Tuttavia, se il fabbricante dimostra, per esempio in base a calcoli e a una valutazione del rischio corrispondenti allo stato della scienza e della tecnica, che la sicurezza è garantita in altro modo, l’autorità competente per l’approvazione dei piani secondo la legislazione sul lavoro può autorizzare distanze minime inferiori a quelle indicate nell’allegato 5.
  2. Nei depositi del fabbricante possono essere custoditi anche esplosivi non provenienti dalla produzione propria.
  3. I depositi esistenti al momento dell’entrata in vigore della LEspl possono continuare a essere utilizzati, se:
    1. le pareti e la soletta non sono costruite con materiali leggeri;
    2. le porte sono munite di serrature di sicurezza incorporate;
    3. le carenze strutturali in fatto di misure di sicurezza antiscasso e antincendio sono compensate da una sorveglianza continua o da impianti d’allarme automatici.
  4. I depositi esistenti vanno adeguati alle prescrizioni della presente ordinanza applicabili ai venditori, se:
    1. vengono ampliati o subiscono importanti trasformazioni;
    2. vi è pericolo per i dipendenti o per terzi; oppure
    3. l’adeguamento risulta necessario per escludere altri pericoli seri per la sicurezza pubblica.

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