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Art. 73

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. I fabbricanti di fuochi d’artificio devono depositare i prodotti finiti in edifici isolati, a un solo piano, distanti almeno 15 m dalla parte pericolosa della fabbrica e almeno 20 m dai fondi limitrofi. Fra i singoli depositi, la distanza può essere ridotta a 7,5 m, a condizione che siano rispettate le prescrizioni antincendio dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA)1.2
  2. Le porte e le finestre dei locali di deposito non devono guardare verso porte o finestre di altri edifici.
  3. Ove non sia possibile rispettare le distanze minime, i depositi devono essere protetti da terrapieni o pareti di protezione sufficientemente alti e spessi.
  4. I locali di deposito devono essere costruiti con materiali non infiammabili ed essere sufficientemente aerati. Le porte devono aprire verso l’esterno. Per il resto, vanno attrezzati e gestiti secondo le prescrizioni della presente ordinanza vigenti per i venditori (art. 87 e 88).
  5. La quantità totale di fuochi d’artificio nel singolo deposito non deve superare 2000 kg di peso lordo per le costruzioni leggere, 5000 kg di peso lordo per quelle massicce, con copertura di terra e/o parete soffiabile.
  6. I depositi esistenti all’entrata in vigore della LEspl devono essere adeguati, se vengono ampliati o se subiscono importanti trasformazioni oppure se vi è pericolo per i dipendenti o per terzi.

Footnotes

  1. Il testo delle prescrizioni può essere ottenuto presso l’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), Bundesgasse 20, 3001 Bern; www.vkf.ch

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

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