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Art. 74

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Nella costruzione di depositi e magazzini vanno rispettate le distanze dalle vie di comunicazione pubbliche, dalle case e da altri edifici da proteggere, prescritte nell’allegato 5.
  2. È permessa la deroga a tali norme in caso di deposito sotterraneo in roccia asciutta e compatta, se la galleria d’accesso (L) e la copertura in tutte le direzioni (R) soddisfano i requisiti minimi secondo l’allegato 6 e se, sul terreno sovrastante, la distanza di sicurezza dagli edifici è almeno pari a R, conformemente al disegno nell’allegato 6.
  3. In ogni caso, devono essere rispettate distanze adeguate da altre opere sotterranee come serbatoi, impianti di trasporto in condotta o cavi.
  4. In caso di costruzione di più edifici adibiti a deposito o magazzino, la loro reciproca distanza deve essere almeno pari al raggio del cratere (cfr. l’allegato 7); gli edifici devono essere separati gli uni dagli altri da un terrapieno privo di passaggi.
  5. Se le distanze previste negli allegati 5 e 6 non possono essere rispettate, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione, d’intesa con l’UCE, può accordare deroghe, a condizione che il richiedente dimostri, per esempio in base a calcoli e a una valutazione del rischio corrispondenti allo stato della scienza e della tecnica, che la sicurezza delle persone e la proprietà altrui è garantita sufficientemente in altro modo.

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