941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
Gli edifici adibiti a deposito o magazzino comportano un solo piano. Oltre alla porta d’entrata e ai canali d’aerazione non hanno altre aperture.
Sono aerati. I canali d’aerazione sono posati in forma di Z e in pendenza montante verso l’interno. All’esterno e al punto di raccordo con il ramo montante sono muniti di una griglia fissa; inoltre, l’apertura esterna è munita di una lastra di protezione (cfr. allegati 8.2 e 9.1).
Nei depositi in cemento armato, le pareti esterne, le solette e i pavimenti hanno uno spessore minimo di 15 cm e le pareti divisorie di almeno 10 cm.
Nel caso dei magazzini, lo spessore del cemento armato può essere ridotto di 5 cm; le pareti divisorie possono essere costruite con altro materiale ignifugo di almeno 4 cm di spessore. Per i magazzini di imprese fisse, come per esempio cave di ghiaia o di pietra e cementifici, è applicabile il capoverso 3.
I requisiti relativi alla qualità del calcestruzzo e all’armatura minima indicati nell’allegato 8.1 devono essere rispettati anche per i depositi e i magazzini sotterranei o interrati. Per quelli costruiti nella roccia compatta, soltanto la parete frontale deve essere di cemento armato.
I depositi e i magazzini possono essere costruiti con elementi di calcestruzzo prefabbricati, se i singoli elementi presentano la qualità, lo spessore e l’armatura prescritti e le dimensioni di detti elementi non sono inferiori a 2 × 2 m; gli elementi devono potere essere fissati solidamente gli uni agli altri con viti.
Altri tipi di costruzione sono ammessi soltanto se sono in grado di proteggere gli esplosivi contro il furto, il fuoco, le intemperie e gli influssi elettrostatici con la stessa efficacia delle costruzioni in cemento armato.
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