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Art. 77

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. I depositi e i magazzini sono interrati o circondati da un terrapieno, se non sono schermati verso l’esterno da rilievi naturali del terreno più alti della linea di mira.
  2. Un terrapieno libero va approntato come indicano gli allegati 5 e 9.2. La scarpata interna e il coronamento del terrapieno, largo almeno 1 m, sono ricoperti con uno strato protettivo di inerti fini spesso 30 cm e spianati uniformemente.
  3. Un terrapieno addossato arriva almeno all’altezza dello spigolo del tetto dell’opera e il suo coronamento misura almeno 1 m di larghezza (cfr. allegati 9.1 e 9.2).
  4. Per quanto possibile, il coronamento e le scarpate del terrapieno sono coperti di verde.

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