Torna alla legge

Art. 78

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Tutte le porte degli edifici adibiti a deposito o magazzino aprirono verso l’esterno.
  2. Le porte esterne sono conformi almeno alla classe 5 di resistenza antiscasso secondo la norma europea (ENV) 16271come pure alla norma EI60 secondo le prescrizioni antincendio dell’AICAA2e hanno una battuta coperta sui quattro lati.3
  3. Le porte interne fra il locale dei mezzi d’innesco, un’eventuale anticamera e il deposito di materie esplosive vero e proprio sono costruite, a seconda delle loro dimensioni, con lamiera d’acciaio spessa 2–4 mm, con acciaio profilato oppure con altro materiale ignifugo dello spessore di almeno 4 cm nonché munite di chiavistello o di serratura a scatola.

Footnotes

  1. Il testo della norma può essere consultato gratuitamente o ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

  2. Vedi la nota all’art. 73 cpv. 1.

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.