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Art. 80

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Gli impianti elettrici sono installati secondo le regole riconosciute della tecnica per i locali esposti a pericolo d’incendio. Come regole riconosciute della tecnica valgono in particolare le norme IEC1e CENELEC2. In mancanza di norme internazionali armonizzate valgono le norme svizzere.
  2. Come illuminazione è ammessa unicamente quella elettrica.
  3. Per il riscaldamento vanno utilizzati soltanto impianti che non possono né incendiare, né decomporre le merci depositate.
  4. Tutti gli elementi metallici delle strutture e delle attrezzature degli edifici adibiti a deposito e magazzino sono collegati fra loro mediante buoni conduttori elettrici e messi a terra per evitare gli influssi elettrostatici. La protezione contro i fulmini è installata secondo i principi dell’Associazione svizzera degli elettricisti (ASE)3.

Footnotes

  1. International Electrotechnical Commission; le norme sono consultabili gratuitamente o ottenibili a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

  2. Comité Européen de Normalisation Electrotecnique; le norme sono consultabili gratuitamente o ottenibili a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

  3. I principi sono ottenibili presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica (SEV), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

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