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Art. 81

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Gli edifici adibiti a deposito o magazzino sono muniti di estintori pronti all’uso e adeguati alle merci depositate, nonché di termometri.
  2. Sul lato interno della porta d’entrata è indicato in modo ben leggibile che è vietato fumare nonché lavorare in presenza di fuoco qualsiasi fiamma libera anche a solo scopo d’illuminazione e che non è consentito l’accesso alle persone non autorizzate.

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