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Art. 84

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. I piccoli utilizzatori possono custodire al massimo 25 kg di materie esplosive e 100 capsule detonanti, detonatori a scoppio ritardato o detonatori in un contenitore resistente che possa essere chiuso a chiave e che sia munito di compartimenti separati (cfr. allegati 11.1 e 11.2). In casi motivati, i grandi utilizzatori possono essere autorizzati a custodire esplosivi in contenitori per esplosivi, con le stesse limitazioni vigenti per i piccoli utilizzatori.
  2. L’interno del compartimento per i mezzi d’innesco deve essere rivestito di materiale assorbente, antistatico e che non genera scintille in caso di attrito.
  3. I contenitori per esplosivi possono essere collocati soltanto in locali situati al pianterreno, non abitati, chiusi a chiave e non contenenti alcun materiale facilmente infiammabile. Sul luogo d’utilizzazione, questi contenitori e il loro contenuto devono essere salvaguardati da qualsiasi prelievo non autorizzato.

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