941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
Gli armadi per esplosivi possono contenere al massimo 1000 kg di materie esplosive e 5000 capsule detonanti, detonatori a scoppio ritardato o detonatori. Sotto il profilo della costruzione, devono adempire i requisiti edilizi minimi (art. 75) per edifici adibiti a magazzino, avere una porta esterna del tipo prescritto per questo genere di edifici (art. 78 e 79) e rispettare le distanze minime secondo l’articolo 74; il compartimento dei mezzi d’innesco deve poter essere chiuso a chiave separatamente (cfr. allegato 10.1).
Gli armadi per esplosivi sono ancorati a un supporto stabile e muniti di messa a terra conformemente all’articolo 80 capoverso 4; se previsti in superficie, poggiano su suolo stabile e sono ricoperti con uno strato protettivo di inerti fini spesso almeno 50 cm. Se installati in roccia compatta, sono ancorati a essa (cfr. allegato 10.2).
Gli armadi per esplosivi, prodotti in serie con un involucro d’acciaio dello spessore di 5 mm, sono ammessi se:
ad eccezione dell’accesso, possono essere rivestiti su tutti i lati con cemento armato dello spessore di almeno 10 cm oppure, se collocati in roccia compatta, possono esservi ancorati;
la porta e la serratura presentano caratteristiche di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per gli edifici adibiti a magazzino (art. 78 e 79).
Gli armadi per esplosivi con una capacità massima di 100 kg di materie esplosive e 1000 capsule detonanti, detonatori a scoppio ritardato o detonatori possono essere collocati anche in un locale non abitato al pianterreno di un edificio adibito a centro di manutenzione, a condizione che i locali adiacenti non siano occupati né in permanenza né temporaneamente da molte persone. Il locale va munito di estintori; non vi devono essere custoditi liquidi e sostanze infiammabili con punto d’infiammabilità inferiore a 100 °C.
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