941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
Nei locali adibiti a deposito possono essere eseguiti soltanto lavori generali di immagazzinamento e di spedizione. Cartelli ben visibili devono ricordare il divieto di fumare e di utilizzare fiamme e luci libere. I pezzi pirotecnici vanno depositati in luogo fresco e asciutto e, per quanto possibile, nel loro imballaggio di spedizione o di confezione.1
L’accesso ai locali è autorizzato soltanto alle persone ivi occupate secondo le istruzioni dei sorveglianti responsabili. In assenza del personale, i locali sono chiusi a chiave.
Per il riscaldamento possono essere utilizzati soltanto impianti che non provocano né la combustione né la decomposizione della merce depositata. I locali sono muniti di estintori, in numero e capacità adeguati alle condizioni locali.
Polizia e vigili del fuoco devono essere informati sull’ubicazione e la natura della merce depositata.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.