941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
Nei locali di vendita, le scorte di fuochi d’artificio non devono superare i 30 kg di peso lordo. La merce va sistemata separatamente dagli altri materiali e oggetti infiammabili, in contenitori o cassetti chiusi a chiave, non accessibili alla clientela.
I fuochi d’artificio destinati direttamente alla vendita devono essere esposti nella loro confezione più piccola oppure dietro vetro. Nelle vetrine e nelle teche vanno esposti unicamente campioni fittizi. Un’iscrizione deve dichiararli come tali.
Nella vendita all’aperto, la quantità in vendita non supera il presumibile fabbisogno giornaliero ed è sorvegliata da personale istruito allo scopo.
Alle entrate e alle uscite nonché nei passaggi che possono fungere da uscita di soccorso non devono essere installati posti di vendita di fuochi d’artificio. La vendita di questi articoli è vietata all’interno dei grandi magazzini con una superficie di vendita superiore a 1000 m2.
Nei punti di vendita, il divieto di fumare è indicato mediante cartelli ben visibili. Se i fuochi d’artificio sono in vendita in uno speciale locale, il divieto di fumare è esposto già all’ingresso, con riferimento alla merce in vendita. Il venditore è tenuto a far rispettare tale divieto.
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