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Art. 91

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Sulle strade e vie che servono esclusivamente all’uso privato, le materie esplosive e i mezzi d’innesco possono essere trasportati sullo stesso veicolo. Vanno lasciati nei loro imballaggi di spedizione, disposti in compartimenti separati del veicolo.
  2. In mancanza degli imballaggi di spedizione, gli esplosivi sono trasportati in contenitori chiusi. Allo scopo, può essere utilizzato anche un contenitore con compartimenti separati per le materie esplosive e per i mezzi d’innesco, munito di bretella per il trasporto (cfr. allegato 11.2).
  3. I contenitori per il trasporto di esplosivi sono confezionati in materiale antistatico e che non genera scintille all’attrito. I coperchi dei contenitori che servono al trasporto di esplosivi sotto forma di grani sciolti hanno la chiusura ermetica.
  4. Anche il trasporto di quantità esigue di esplosivi nonché il trasporto a mano sul luogo d’utilizzazione sono consentiti soltanto in imballaggi o contenitori chiusi e resistenti.

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