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Art. 91a

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Gli esplosivi trasportati sono accompagnati dal «documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi» previsto dalla decisione 2004/388/CE1, sprovvisto degli emblemi dell’Unione europea.
  2. Gli eventuali emblemi dell’Unione europea già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

Footnotes

  1. Decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 apr. 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, GU L 120 del 24.4.2004, pag. 43; modificata da ultimo dalla decisione 2010/347/UE, GU L 155 del 22.6.2010, pag. 54.

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