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Art. 93

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Fatto salvo l’articolo 52 capoversi 6bise 7, i lavori di brillamento e i lavori che implicano l’uso di pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 o F4 devono essere diretti da persone titolari di un permesso d’uso. Queste ultime sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni e delle regole generali riconosciute dalla tecnica.1
  2. Quando si ricorre a esperti qualificati, questi sono responsabili che l’esecuzione dei lavori della loro parte del progetto avvenga secondo le loro istruzioni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 apr. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2627).

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