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Art. 92

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
  1. Ove la legislazione sugli esplosivi non contempli prescrizioni sull’utilizzazione e la distruzione di esplosivi e di pezzi pirotecnici, vanno rispettate le regole generali riconosciute della tecnica.
  2. Per definire tali regole occorre segnatamente far capo alla documentazione relativa alla formazione e agli esami nonché alle indicazioni del fabbricante e alle istruzioni per l’uso.

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