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Preamble

941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 34a e 42 della legge federale del 25 marzo 19771sugli esplosivi (Lespl2);
visto l’articolo 40 della legge federale del 13 marzo 19643sul lavoro;
visto l’articolo 83 della legge federale del 20 marzo 19814sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955sugli ostacoli tecnici al
commercio (LOTC); nonché in esecuzione della Convenzione del 1° marzo 19916sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, ordina:

Footnotes

  1. RS 941.41

  2. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2229). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. RS 822.11

  4. RS 832.20

  5. RS 946.51

  6. RS 0.748.710.4

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