Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 34a e 42 della legge federale del 25 marzo 19771sugli esplosivi (Lespl2);
visto l’articolo 40 della legge federale del 13 marzo 19643sul lavoro;
visto l’articolo 83 della legge federale del 20 marzo 19814sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955sugli ostacoli tecnici al
commercio (LOTC);
nonché in esecuzione della Convenzione del 1° marzo 19916sul contrassegno di esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento,
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