In determinati casi, il Consiglio federale può prevedere autorizzazioni eccezionali per l’accesso a precursori a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c.
L’autorizzazione eccezionale può essere limitata riguardo alla quantità del precursore o al numero di transazioni.
Il rilascio e la revoca dell’autorizzazione eccezionale sono retti dalle disposizioni applicabili all’autorizzazione di acquisto (art. 6–9).
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