Gli utilizzatori privati possono importare precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c soltanto se:
dispongono dell’autorizzazione di acquisto o dell’autorizzazione eccezionale necessaria; e
prima dell’importazione hanno registrato nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 le indicazioni seguenti:
1. le proprie generalità,
2. le indicazioni sull’autorizzazione di acquisto o sull’autorizzazione eccezionale,
3. le indicazioni sul precursore,
4. le indicazioni sull’importazione.
Su richiesta dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)1, devono dimostrare di disporre dell’autorizzazione necessaria e di aver effettuato la registrazione, nonché fornire tutte le informazioni utili.