Gli utilizzatori privati possono esportare precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c soltanto se:
hanno acquistato i precursori legalmente; e
prima dell’esportazione hanno registrato nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 le indicazioni seguenti:
1. le proprie generalità,
2. le indicazioni sull’autorizzazione di acquisto o sull’autorizzazione eccezionale,
3. le indicazioni sul precursore,
4. le indicazioni sull’esportazione.
Su richiesta dell’UDSC, devono dimostrare di aver acquistato legalmente i precursori e di aver effettuato la registrazione, nonché fornire tutte le informazioni utili.
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