È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione:
fornisce a un utilizzatore privato sprovvisto della necessaria autorizzazione di acquisto o autorizzazione eccezionale (art. 14 cpv. 1 e 2) un precursore accessibile su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c;
non registra la fornitura di un precursore accessibile su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c (art. 14 cpv. 3);
in qualità di utilizzatore privato aliena un precursore accessibile su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c (art. 5).
Se ha agito per negligenza, l’autore è punito con la multa.
Se conosce personalmente l’acquirente e sa che quest’ultimo acquista il precursore con l’intenzione di farne un uso legale, l’autore è punito con la multa.
Nei casi poco gravi l’autorità competente può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. Può pronunciare un avvertimento.
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