Chiunque, senza la necessaria autorizzazione (art. 4), acquista o detiene un precursore accessibile su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in violazione delle disposizioni della presente legge o delle disposizioni d’esecuzione:
non registra previamente l’importazione o l’esportazione di un precursore accessibile su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c (art. 11 e 12); o
importa, senza la necessaria autorizzazione (art. 11), un precursore accessibile su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c.
Se l’autore acquista, detiene, importa o esporta un precursore per uso privato e intende farne un uso legale, è punito con la multa. Nei casi poco gravi l’autorità competente può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. Può pronunciare un avvertimento.
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