Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui agli articoli 31–36 sono retti dalla legge federale del 22 marzo 19741sul diritto penale amministrativo (DPA). L’autorità amministrativa federale incaricata del perseguimento e del giudizio è fedpol.
Se una causa penale rientra sia nella competenza di fedpol, ai sensi del capoverso 1, sia della giurisdizione federale, ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 lettera d del Codice di procedura penale2, il perseguimento penale è riunito presso il Ministero pubblico della Confederazione.
Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 e condannare in loro vece l’azienda al pagamento della multa se:
la determinazione delle persone punibili ai sensi dell’articolo 6 DPA esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati rispetto all’entità della pena; e
la multa massima applicabile in virtù dell’articolo 35 capoverso 1 non supera i 20 000 franchi.