La detenzione di precursori accessibili su autorizzazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b o a cui è vietato l’accesso secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c, acquistati prima dell’entrata in vigore della presente legge, resta consentita agli utilizzatori privati. Se sussiste il rischio di uso illegale, fedpol può confiscare tali precursori.
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