942.211OIPFederal Council Ordinance1 gen 1979Fonte originale
L’ordinanza s’applica:
alle merci offerte al consumatore;
ai negozi giuridici, conclusi con consumatori, aventi effetti identici o analoghi a quelli della compera, come le vendite a pagamento rateale, i contratti di nolo-vendita e di leasing e le offerte di ritiro vincolate ad un acquisto (negozi giuridici analoghi alla compera);
all’offerta di prestazioni di servizi elencati all’articolo 10;
alla pubblicità rivolta ai consumatori per l’insieme di merci e prestazioni di servizi.
Sono considerati consumatori le persone che acquistano merci o prestazioni di servizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o professionale.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637). ↩
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