942.211OIPFederal Council Ordinance1 gen 1979Fonte originale
Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).1
L’obbligo di indicare i prezzi s’applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera.
L’indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all’incanto o in altro modo di vendita analoga.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 343,388). ↩
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