I Cantoni e i Comuni, come pure gli altri enti preposti a compiti pubblici, adeguano le loro prescrizioni alla presente legge ed emanano le disposizioni d’organizzazione necessarie entro due anni a contare dall’entrata in vigore della presente legge.
A tale scopo, possono richiedere raccomandazioni alla Commissione della concorrenza e ad altri servizi della Confederazione.
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