Ogni persona con domicilio o sede in Svizzera, per quanto concerne l’accesso al mercato, ha almeno gli stessi diritti garantiti dalla Confederazione a persone estere in virtù di accordi internazionali.
Qualora, in virtù di accordi internazionali conclusi da uno o più Cantoni con regioni estere limitrofe, persone estere beneficino di un trattamento migliore per quanto concerne l’accesso al mercato rispetto agli offerenti con domicilio o sede in un Cantone che non è parte ai predetti accordi, questi ultimi hanno diritto allo stesso trattamento, a condizione che il Cantone di domicilio o di sede accordi la recipro-cità.
Il capoverso 2 è applicabile per analogia agli accordi intercantonali.
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