La Commissione della concorrenza sorveglia il rispetto della presente legge da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come pure da parte degli altri enti preposti a compiti pubblici.
Essa può sottoporre alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni raccomandazioni concernenti gli atti legislativi previsti o vigenti.
Può svolgere indagini e sottoporre raccomandazioni alle autorità interessate.
Assicura, in collaborazione con i Cantoni e i servizi federali interessati, l’esecuzione dell’articolo 4 capoverso 3bise a tal fine può emanare raccomandazioni.1
Footnotes
Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2363, 2366;FF 2005 409). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.