Nella presente legge s’intende per:
1. è attribuita esclusivamente al titolare,
2. permette di identificare il titolare,
3. è creata con mezzi sui quali il titolare può conservare il proprio controllo esclusivo,
4. è collegata ai dati ai quali si riferisce in modo tale che una successiva modifica dei dati sia riconoscibile;
c. firma elettronica regolamentata: firma elettronica avanzata creata utilizzando un dispositivo sicuro per la creazione della firma secondo l’articolo 6 e fondata su un certificato regolamentato e rilasciato a una persona fisica valido al momento della creazione della firma elettronica;
d. sigillo elettronico regolamentato: firma elettronica avanzata creata utilizzando un dispositivo sicuro per la creazione del sigillo secondo l’articolo 6 e fondata su un certificato regolamentato rilasciato a un’unità IDI secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 giugno 20101sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI) valido al momento della creazione del sigillo elettronico;
e. firma elettronica qualificata : firma elettronica regolamentata fondata su un certificato qualificato;
f. certificato digitale : attestato digitale che attribuisce la chiave pubblica di una coppia asimmetrica di chiavi crittografiche al suo titolare;
g. certificato regolamentato: certificato digitale che soddisfa i requisiti dell’articolo 7 ed è stato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la presente legge;
h. certificato qualificato : certificato regolamentato che soddisfa i requisiti dell’articolo 8;
i. marca temporale elettronica : conferma dell’esistenza di determinati dati digitali in un dato momento;
j. marca temporale elettronica qualificata : marca temporale elettronica generata da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la presente legge e corredata di un sigillo elettronico regolamentato;
k. prestatore di servizi di certificazione : organismo che certifica dati in ambito elettronico e che rilascia a tal fine certificati digitali;
l. organismo di riconoscimento : organismo che, in base alla legislazione federale sugli ostacoli tecnici al commercio2, è accreditato per riconoscere e sorvegliare i prestatori di servizi di certificazione.
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