Quali prestatori di servizi di certificazione possono essere riconosciute le persone fisiche o giuridiche che:
sono iscritte nel registro di commercio;
sono in grado di fornire e gestire certificati qualificati conformemente ai requisiti della presente legge;
impiegano personale munito delle conoscenze, dell’esperienza e delle qualifiche necessarie;
utilizzano sistemi e prodotti informatici, in particolare dispositivi affidabili e sicuri per la creazione di una firma e di un sigillo;
possiedono risorse o garanzie finanziarie sufficienti;
stipulano le assicurazioni necessarie alla copertura della responsabilità prevista dall’articolo 17 e delle spese che possono comportare le misure previste nell’articolo 14 capoversi 2 e 3;
assicurano l’osservanza del diritto applicabile, in particolare della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione.
Le condizioni previste nel capoverso 1 si applicano anche ai prestatori di servizi di certificazione esteri. Se un prestatore estero è già riconosciuto da un organismo estero, l’organismo svizzero può riconoscerlo se è provato che:
il riconoscimento è stato accordato secondo il diritto estero;
le norme del diritto estero determinanti per il riconoscimento sono equivalenti a quelle del diritto svizzero;
l’organismo di riconoscimento estero possiede qualifiche equivalenti a quelle richieste all’organismo di riconoscimento svizzero;
l’organismo di riconoscimento estero garantisce all’organismo di riconoscimento svizzero di collaborare per la sorveglianza in Svizzera del prestatore.
Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere riconosciute quali prestatori di servizi di certificazione anche se non sono iscritte nel registro di commercio.
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