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Art. 28

946.10LAREFederal Act1 giu 2006Fonte originale
  1. La Confederazione accorda all’ASRE mutui a tassi d’interesse di mercato per assicurarle la liquidità nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti secondo gli articoli 4 e 11.
  2. L’ASRE investe i fondi in eccedenza presso la Confederazione, a tassi d’interesse di mercato.
  3. I particolari sono disciplinati in una convenzione tra l’ASRE e l’Amministrazione federale delle finanze.

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