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Art. 29

946.10LAREFederal Act1 giu 2006Fonte originale
  1. Il rendiconto dell’ASRE presenta lo stato patrimoniale, finanziario e i risultati d’esercizio in colonne separate.
  2. Per le operazioni assicurative che coprono il rischio del credere dei debitori privati, il risultato è documentato separatamente.
  3. Il rendiconto dell’ASRE è allestito secondo i principi generali dell’essenzialità, chiarezza, continuità ed espressione al lordo, e si fonda su standard generalmente riconosciuti.
  4. Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate.
  5. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni riguardanti il rendiconto dell’ASRE.

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