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Art. 38

946.10LAREFederal Act1 giu 2006Fonte originale
  1. La legge federale del 26 settembre 19581concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni rimane applicabile alle garanzie accordate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
  2. Il capoverso 1 si applica anche alle promesse di garanzia, a condizione ch’esse non siano state fatte con riserva delle disposizioni del nuovo diritto.

Footnotes

  1. [RU 1959 385, 1973 1022, 1978 1985, 1981 56, 1992 288all. n. 63, 1996 2444]

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